L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 23 dell’8 gennaio 2021, chiarisce in quali casi si usufruisce comunque della detrazione
Si ha diritto alla detrazione del 90% (bonus facciate) quando l’immobile ricade in una zona assimilata dall’ente competente alla zona A o B.
La risposta arriva dall’Agenzia dell’Entrate a fronte del quesito posto da un contribuente in relazione ai lavori di manutenzione di una facciata di un condominio in zona diversa da quelle ammesse al bonus facciate.
Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il bonus facciate, cioè la detrazione del 90% introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224, Legge 160/2019) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021, per tutti i lavori effettuati e, in caso di risposta positiva, di cedere il corrispondente credito a terzi, come previsto dall’articolo 121 del DL 34/2020.
Nel caso specifico, gli interventi da effettuare, in parte interessano la “zona di completamento B3”, mentre per la restante parte, minima, ricadono in zona destinata ad “attività terziaria”. Tuttavia si evidenzia che l’intero fabbricato ha caratteristiche tipologiche, funzionali e di destinazione d’uso omogenee e assimilabili agli edifici limitrofi ricadenti in zona di completamento.
“La misura agevolativa - ricorda l’Agenzia - è stata introdotta per dare nuovo look e decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il restyling degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche
Ulteriori chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate sono stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2020: la detrazione spetta per gli immobili situati nelle zone A e B indicate dall’articolo 2 del DM 1444/1968 o in zone a queste equivalenti in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’eventuale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
I criteri stabiliti dal DM 1444/1968 - osserva l’Agenzia - identificano, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale.
I Comuni non sono obbligati a suddividere il territorio in base a tali classificazioni e relative denominazioni, pertanto il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle individuate dalla disposizione e l’equipollenza sia attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.
Anche nell’ipotesi in esame, quindi, il condominio, per poter beneficiare del bonus facciate, deve munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. In caso contrario, l’agevolazione spetterà soltanto per le spese riferibili alla parte dell’edificio situato sulla "zona di completamento B3".
Come funziona la detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) è stato introdotto un nuovo incentivo per chi effettua lavori sulle facciate degli edifici. In particolare la nuova detrazione fiscale, detta Bonus Facciate, consiste in una detrazione fiscale (Irpef) del 90%, "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".
La zona A comprende parti del territorio consistenti in agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include, invece, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Non è previsto un limite di spesa per le singole unità immobiliari.
Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, sulla parte esterna dei parapetti, su balconi, cornicioni, ornamenti e fregi. Le spese ammesse al Bonus riguarderanno inoltre, intonacature, verniciature, rifacimento delle ringhiere, decorazioni, restauro dei marmi in facciata ecc.. Sono esclusi dal bonus interventi su impianti di illuminazione, cavi TV, impianti pluviali, infissi.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).
Nel caso di interventi che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’edificio o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, dovranno essere soddisfatti i requisisti minimi di prestazione energetica previsto dal dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In tali casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
Con questa formulazione, il bonus facciate potrebbe sovrapporsi all’ecobonus per gli interventi sull’involucro. Per i lavori che riguardano le strutture opache verticali, l’ecobonus prevede una detrazione del 65%, con tetto di spesa di 60mila euro. Gli edifici in zona A e B potrebbero quindi scegliere tra ecobonus e bonus facciate. Quest’ultimo, con aliquota al 90% e nessun tetto di spesa, risulterebbe più conveniente.
Segnaliamo che Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Green Building Council Italia (Gbc) e l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico (Anit), in una nota congiunta, avevano chiesto al Parlamento di modificare la norma ritenendo che il Bonus Facciate "affosserà gli investimenti di efficienza energetica e prevenzione sismica".
Per l'operatività completa, ovviamente, si attende a brevissimo un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate.
La posizione dell’ Anit in merito alla proposta di provvedimento denominato “bonus facciate”.
L’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed Acustico lancia l’allarme su uno dei contenuti del disegno di Legge di Bilancio 2020, ossia sul cosiddetto “bonus facciate”. Secondo l’associazione l’agevolazione proposta dal Governo potrebbe pregiudicare la politica energetico ambientale che l’Italia sta portando avanti ormai da anni.
Nonostante la volontà positiva del Governo di sostenere un settore in crisi come l’edilizia, l’Anit ritiene che “sia indispensabile una strategia a lungo termine mirata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.”
Secondo la bozza proposta il bonus facciate, comprenderebbe qualsiasi intervento sulla facciata, “sia interventi di finitura estetica, di rifacimento dei balconi o dei cornicioni, di opere di lattoneria, di pura tinteggiatura o rivestimenti esterni che interventi di isolamento termico e quindi di efficientamento energetico con conseguente riduzione di consumi e di emissioni inquinanti”.
L’incentivazione al 90% degli interventi di pura finitura estetica e al 65%-75% interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza statica porterebbe quindi ad una promozione dei primi a discapito dei secondi; infatti deliberare lavori puramente estetici su strutture su cui presumibilmente non verranno eseguiti altri interventi per moltissimi anni, significa per ANIT perdere un’ottima occasione per una riqualificazione energetica durevole, dato che, quando un condominio interviene sull’involucro esterno prevede un investimento importante, di cui una buona parte riguarda le opere provvisionali (ossia i ponteggi).
Altra segnalazione di ANIT: i progetti di riqualificazione energetica non ancora iniziati ma approvati, potrebbero essere bloccati con la prospettiva di poter usufruire nel 2020 di migliori coefficienti di detrazione e minori requisiti, senza alcun vantaggio energetico ambientale e con conseguente rischio di bloccare il mercato edilizio.
La proposta di ANIT, pertanto, è quella di apportare al provvedimento alcune modifiche. In primo luogo chiede che siano ammessi al “bonus facciate” gli interventi che prevedono anche un miglioramento dell’efficienza energetica e che dovranno, nei propri ambiti di applicazione, rispettare i limiti di legge previsti per l’Ecobonus; che possano accedere al “bonus facciate” anche interventi di finitura ma solo nel caso degli edifici di valore storico artistico e sotto la tutela dei beni culturali che oggi vengono esclusi dall’applicazione del DM 26 giugno 2015 e s.m.; infine, che nei soli casi sopra citati rientrino negli interventi incentivabili anche quelli di manutenzione ordinaria e le opere accessorie a completamento dell’opera e che sia resa obbligatoria la comunicazione all’ENEA come previsto per tutti gli interventi di efficientamento al fine di quantificare il risparmio conseguito.
In tale modo il “bonus facciate” diventerebbe una sorta di Ecobonus potenziato, valido solo per l’anno 2020. Ciò creerebbe un forte impulso alla riqualificazione (sia estetica, sia energetica) delle facciate e risulterebbe in linea con la Strategie Energetica Nazionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa e inseriti nelle Direttive Europee.